STATUTO della Società Italiana per lo Studio degli Stati di Coscienza
(dicembre 2020 – ultime modifiche e integrazioni: febbraio 2024)
N.B. Il presente Statuto, discusso e approvato dalla Assemblea dei Soci in data 26/03/2024, modifica e integra le norme previste in allegato all’Atto Costitutivo avvenuto in data 01.12.2020.
Articolo 1
Denominazione
E’ stata ricostituita con atto privato il giorno 1 dicembre 2020 l’associazione culturale denominata “Società Italiana per lo Studio degli Stati di Coscienza” (da ora in poi denominata più semplicemente SISSC).
Articolo 2
Oggetto e finalità
2.1 La SISSC è un’associazione culturale senza scopo di lucro dedita allo studio del variegato mondo degli stati di coscienza e alla promozione di attività culturali e di ricerca scientifica.
2.2 Lo scopo sociale della SISSC è quello di fungere da sede aggregativa e di diffusione delle informazioni relative alla vasta e multidisciplinare area di ricerca sugli stati di coscienza.
2.3 La SISSC si impegna a esplorare una serie di tematiche che spaziano dalle trance sciamaniche alla neurofisiologia degli stati estatici, dai nuovi movimenti religiosi e filosofici “psichedelici” alla storia del rapporto umano (tradizionale e scientifico) con i vegetali e i composti psicoattivi, dall’etnobotanica alla psicologia dell’estasi.
2.4 La SISSC si impegna a contribuire con informazioni, studi e sperimentazioni per una ricerca seria e libera sugli stati di coscienza, al di là delle manifestazioni repressive diffuse da un lato e delle profanazioni deculturate dall’altro.
2.5 Per perseguire il suo scopo sociale, la SISSC si impegna in una serie di iniziative di ampio respiro, tra cui la formazione di gruppi di lavoro dedicati alla storia e all’analisi degli stati di coscienza, la pubblicazione della rivista “Altrove” e di un bollettino d’informazione sulle iniziative dell’associazione, che costituisce uno strumento modesto ma efficace per la circolazione di idee, proposte, opinioni e informazioni in generale. Inoltre, la SISSC realizza due pubblicazioni annuali e si organizza o partecipa a convegni, manifestazioni, seminari e altre iniziative simili.
Articolo 3
Soci: requisiti e procedura di ammissione
3.1 Possono essere ammessi all’Associazione soggetti interessati agli scopi della SISSC. La qualità di “associato” comporta l’assunzione di tutti i diritti e gli obblighi previsti da questo Statuto.
3.2 L’Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.
3.3 Per l’ammissione di nuovi soci è necessaria la approvazione da parte del Consiglio Direttivo (vedi anche Art.8, comma 8 punto h), che potrà indicare criteri e modalità e predisporre un modulo apposito da compilare.
3.4 Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, i soci hanno i seguenti diritti:
- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto in Assemblea;
- c) il diritto di candidarsi alle cariche sociali;
- d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l’esame entro 30 giorni dalla richiesta. L’eventuale estrazione deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.
3.5 Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.
3.6 Le quote associative ed ogni altro contributo versato all’Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili ai soci.
Articolo 4
Perdita della qualità di Associato
La qualità di Associato si perde per uno dei seguenti motivi:
- a) per volontarie dimissioni;
- b) per mancato rinnovo della quota associativa;
- c) su deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri, per aver contravvenuto agli obblighi dello Statuto o per qualunque altro grave motivo.
Articolo 5
Classi di Associati
I Soci SISSC si dividono nelle seguenti categorie:
1- I Soci Fondatori
2- I Consiglieri
3- Gli Associati
4- Sono inoltre previsti Soci onorari ed un eventuale Presidente Onorario. I soci onorari ed il Presidente onorario non hanno diritto di voto.
Articolo 6
Organi e cariche Associative
6.1 Gli organi e le cariche dell’Associazione sono:
- a) l’Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) i Vicepresidenti;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere;
- g) il Collegio dei Probiviri.
6.2 Tutti gli organi della associazione possono riunirsi in modalità “a distanza”, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell’organo.
6.3 L’associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
- a) il libro dei soci;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari, in cui devono essere trascritti o allegati i verbali;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.
Articolo 7
Assemblea dei Soci
7.1 L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della associazione.
7.2 Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.
7.3 L’Assemblea è convocata dal Presidente della associazione, o, in caso di suo impedimento, dai Vicepresidenti oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.
7.4 L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio d’esercizio,e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni tre anni per il rinnovo delle cariche sociali, e infine ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.
7.5 In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all’art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.
7.6 I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
7.7 L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, da un Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
7.8 Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.
7.9 Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell’Assemblea stessa.
7.10 L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L’avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione.
7.11 L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.
7.12 Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.
7.13 Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
7.14 L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta e pubblicizzata con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, tramite e-mail e con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L’Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo e/o del Segretario, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti.
7.15 L’Assemblea ordinaria:
- a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
- b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;
- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l’attività dell’Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall’Associazione;
- f) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all’ordine del giorno.
7.16 L’Assemblea straordinaria:
- a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) delibera sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno.
Articolo 8
Consiglio Direttivo e Presidente
8.1 Il Consiglio Direttivo è l’organo responsabile della gestione dell’Associazione e cura collegialmente tutta l’attività associativa.
8.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 8 membri eletti dall’Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2382 cod. civ.
8.3 Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
8.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vicepresidenti, il Tesoriere ed un Segretario.
8.5 La rappresentanza legale dell’Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.
8.6 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 3 mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.
8.7 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
8.8 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Ad esso competono in particolare:
- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell’attività svolta nel corso dell’anno solare precedente;
- b) la fissazione delle quote associative;
- c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell’Associazione;
- d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
- e) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- f) l’elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- g) la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all’ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- h) le decisioni in materia di ammissione di nuovi soci;
- i) ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
8.9 Fatta eccezione, ovviamente, per eventuali prestatori d’opera e consulenti esterni eventualmente e per particolari esigenze nominati, tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto, purché nell’ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.
8.10 Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
8.11 Il Consiglio Direttivo può nominare, sentite anche le proposte dell’Assemblea dei Soci, uno o più Soci Onorari. Soci Onorari sono coloro che, in base ad una delibera del Consiglio Direttivo, possono contribuire al perseguimento degli scopi dell’Associazione in quanto persone distintesi in attività di studio nelle materie di interesse dell’Associazione o soggetti che in qualsiasi altro modo abbiano contribuito distinguendosi agli scopi della associazione.
8.12. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di proporre all’Assemblea l’attribuzione della carica di Presidente Onorario ad un socio (Fondatore o Effettivo) che si sia particolarmente distinto per meriti professionali e di studio e/o per aver contribuito in modo determinante alla crescita e allo sviluppo dell’Associazione, o anche ad un soggetto esterno distintosi in materia di studi attinenti l’ambito di interesse della SISSC. Il Presidente Onorario diviene membro di diritto del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, e contribuisce alla promozione dell’Associazione e delle sue iniziative e allo sviluppo dei rapporti istituzionali. La carica di Presidente Onorario è a vita, salvo dimissioni o revoca per giusta causa.
Articolo 9
Decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente
9.1 Il Consiglio Direttivo decade:
- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti: fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
- c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell’Assemblea.
9.2 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.
9.3 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:
- a) per dimissioni;
- b) per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.
9.4 In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.
Articolo 10
Segretario e Tesoriere
10.1 Il Segretario, nominato ai sensi dell’art 8 comma 4 del presente Statuto, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.
10.2 Il Tesoriere, nominato ai sensi dell’art 8 comma 4 del presente Statuto, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
10.3 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.
Articolo 11
Fondo comune (patrimonio) ed entrate
11.1 Il patrimonio dell’Associazione è costituito da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
11.2 Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l’Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:
- a) quote annuali di iscrizione e contributi vari versati dai soci;
- b) quote di iscrizioni a convegni ed eventi organizzati dalla SISSC;
- c) ricavi provenienti dalla produzione e diffusione di materiali vari di studio e documentazione (libri, stampati, rivista etc.);
- d) contributi di persone fisiche, di enti privati o pubblici;
- e) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci.
11.3 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
11.4 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all’atto dell’adesione iniziale che negli esercizi successivi.
Articolo 12
Contribuenti e Sostenitori
12.1 Chiunque oltre agli Associati, come esplicitato nell’art. 11, può contribuire a sostenere l’associazione, destinando ad essa le somme che ritenga opportuno.
12.2 Oltre a ciò, i Sostenitori non soci che destineranno un contributo annuale minimo (stabilito dal Consiglio Direttivo) potranno usufruire del ricevimento del Bollettino SISSC e dela Rivista della Associazione, nonchè di agevolazioni in occasione di convegni ed eventi organizzati dalla Associazione stessa.
Articolo 13
Esercizio Sociale e Bilancio
13.1 L’anno sociale e l’esercizio finanziario coincidono con l’anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
13.2 Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all’assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.
Articolo 14
Collegio dei Probiviri
14.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque soci eletti in assemblea; dura in carica tre anni e delibera a maggioranza. Il collegio elegge nel suo ambito un Presidente.
14.2 Decide su eventuali controversie tra soci, tra organi sociali, tra soci ed organi sociali.
14.3 Vigila inoltre sull’osservanza dello statuto, sul corretto funzionamento della Associazione e della aderenza della stessa agli scopi associativi.
14.4 Il Collegio esprime pareri su casi dubbi a richiesta dell’Assemblea dei Soci o del Consiglio Direttivo.
Articolo 15
Scioglimento
15.1 L’Associazione ha durata illimitata.
15.2 Il suo scioglimento deve essere approvato dall’Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.
15.3 Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.
15.4 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previa deliberazione assembleare, ad altra associazione con analoghe finalità, o, in mancanza, a qualsiasi altro ente scientifico o culturale senza scopi di lucro individuato dalla Assemblea.
Articolo 16
Norme applicabili
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, nonché alle norme del Codice del Terzo Settore.
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Lo statuto è disponibile anche in PDF